Si decreta Semaforo Rosso a Città del Messico e Nello Stato del Messico

December 21, 2020

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Si decreta Semaforo Rosso a Città del Messico e Nello Stato del Messico

Si decreta Semaforo Rosso a Città del Messico e Nello Stato del Messico

Considerando la capacità ospedaliera di Città del Messico e dello Stato del Messico, Claudia Sheinbaum (governatrice di Città del Messico), Hugo López-Gatell (sottosegretario alla salute) e Alfredo del Mazo (governatore dello Stato del Messico) hanno annunziato che in entrambi gli stati le attività non essenziali saranno sospese per tre settimane a causa della pandemia COVID-19, cioè dal 19 Dicembre 2020 al 10 Gennaio 2021.

Per quanto riguarda Città del Messico, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di CDMX, le attività che potranno continuare ad operare in tale stato sono:

  1. Attività lavorative del ramo medico, paramedico, amministrativo e di supporto dell’intero Sistema Sanitario di Città del Messico;
  2. Settore farmaceutico;
  3. Pulizia e sanificazione delle unità mediche nei diversi livelli di assistenza;
  4. Fornitura, servizi e catene di approvvigionamento di tutte le attività essenziali;
  5. Elaborazione e vendita di pane;
  6. Negozi di tortilla;
  7. Generi alimentari, botteghe alimentari e negozi di spezie;
  8. Piccole imprese di quartiere con un massimo di 3 (tre) lavoratori; ad eccezione di quelli situati nei perimetri A e B del Centro Storico di Città del Messico;
  9. Cliniche veterinarie e vendita di mangime per animali;
  10. Lavanderie;
  11. Lavanderie a secco;
  12. Vendita di prodotti per la pulizia domestica;
  13. Servizi di trasloco;
  14. Servizi di manutenzione;
  15. Produzione di forniture mediche, attrezzature e tecnologie sanitarie;
  16. Smaltimento di rifiuti a rischio biologico e infettivo;
  17. Servizi finanziari;
  18. Servizi notarili;
  19. Settore energetico;
  20. Produzione e distribuzione di acqua potabile;
  21. Industria alimentare e delle bevande;
  22. Mercati;
  23. Supermercati;
  24. Negozi self-service;
  25. Servizi di trasporto passeggeri e merci, loro servizi e catene di approvvigionamento;
  26. Agricoltura, pesca e produzione animale;
  27. Agroindustria;
  28. Industria chimica;
  29. Servizi di corrieri e commercio elettronico;
  30. Servizio postale;
  31. Sicurezza privata;
  32. Case di cura e residenze per anziani;
  33. Rifugi e centri di cura per le donne vittime di violenza e loro figlie e figli;
  34. Telecomunicazioni e media;
  35. Servizi di emergenza;
  36. Centri di controllo inquinamento automobili;
  37. Servizi funebri e di sepoltura;
  38. Servizi di stoccaggio e catena del freddo per forniture essenziali;
  39. Officine meccaniche;
  40. Officine di riparazione;
  41. Gestione dei rifiuti solidi;
  42. Industria delle costruzioni;
  43. Estrazione mineraria;
  44. Industria manifatturiera;
  45. Vendita di alimenti preparati, solo sotto forma di servizi di consegna da asporto o a domicilio;
  46. ​​Hotel con capienza massima del 30% e solo con servizio di alloggio. Questa capacità non si applica all’accoglienza di personale sanitario, rifugiati o migranti convenzionati con organizzazioni internazionali; e
  47. Programmi, procedure e servizi pubblici necessari per il funzionamento di Città del Messico.

Per quanto riguarda lo Stato del Messico, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato del Messico, le attività che possono continuare a operare nel suddetto stato sono:

  1. Attività lavorative del ramo medico in tutte le sue specialità, paramediche, amministrative e di supporto di tutto il settore sanitario;
  2. Il settore farmaceutico e chimico nella sua produzione, distribuzione e vendita (farmacie);
  3. La produzione, la manutenzione e la riparazione di forniture mediche, attrezzature e tecnologie per l’assistenza sanitaria, nonché coloro che sono coinvolti nel corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi bio-infettivi;
  4. La pulizia e la sanificazione delle unità mediche a diversi livelli di assistenza e di altre strutture direttamente collegate alla fornitura di servizi sanitari;
  5. Le attività relative alla sicurezza pubblica, protezione civile, amministrazione della giustizia, assistenza alle vittime e ricerca di persone, nonché attività legislativa statale;
  6. Servizi finanziari, notai, banchi di pegno, riscossione di tasse, servizi di tesoreria e quelli che ne consentono la fornitura;
  7. Distribuzione e vendita di energia, distributori di benzina e gas;
  8. Produzione e distribuzione di acqua potabile;
  9. Industria alimentare e delle bevande;
  10. Mercati generali, mercati o loro analoghi, supermercati, negozi self-service, botteghe alimentari, negozi di spezie, macellerie, negozi di pollame, latterie, panifici, negozi di tortilla e simili;
  11. Vendita di cibi preparati e bevande analcoliche, tramite consegna sul posto, da asporto, e/o esclusivamente a domicilio, da parte di ristoranti, osterie, mense, cucine economiche e altri esercizi la cui attività sia la preparazione, vendita in generale o vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Nessun alimento o bevanda può essere consumato negli esercizi;
  12. Vendita di alimenti per animali e servizi veterinari;
  13. Servizi di lavanderia e pulitura a secco;
  14. Servizi di trasporto merci;
  15. Servizi di trasporto pubblico e trasporto ad alta capacità “BRT” dei Sistemi Mexibus I, II e III, nonché nelle cabine del Sistema Funivia. I concessionari, i titolari dei permessi, le persone autorizzate e gli utenti devono, per tutta la durata del Decreto, rispettare i limiti massimi della capienza consentita, nonché le modalità di prestazione del servizio, come determinate dalle autorità competenti;
  16. Manutenzione e riparazioni meccaniche;
  17. Attività e produzione dell’agricoltura, del bestiame, dell’allevamento, dell’agroindustria, della chimica e dei prodotti per la pulizia;
  18. Ferramenta, negozi di materiali per la costruzione, fabbri, falegnameria e grande distribuzione di materiali;
  19. Vendita di prodotti a supporto del lavoro e dell’istruzione in casa, nonché alle migliorie e manutenzione della casa, limitatamente alla vendita a domicilio;
  20. Corrieri, servizio consegna pacchi e servizi di commercio elettronico;
  21. Sicurezza privata e sistemi di sicurezza;
  22. Centri di assistenza sociale per l’accoglienza di bambine, bambini e adolescenti, asili per anziani; rifugi e centri di cura per donne vittime di violenza, loro figlie e figli;
  23. Telecomunicazioni, mezzi di informazione, tecnologia dell’informazione, elettronica e alta tecnologia;
  24. Servizi privati ​​di emergenza, servizi funebri e di sepoltura;
  25. Servizi di stoccaggio, centri di distribuzione e catena del freddo di input essenziali;
  26. Servizi di pulizia e sanificazione di spazi pubblici e privati ​​che forniscano servizi al pubblico e che siano consentiti dal Decreto;
  27. Logistica (comunicazioni di giurisdizione locale, aeroporti e ferrovie);
  28. Industrie edili, minerarie e manifatturiere;
  29. Fabbricazione di attrezzature per il trasporto;
  30. Catena di fornitura di attività essenziali;
  31. Attività direttamente correlate al funzionamento dei programmi sociali del governo;
  32. La costruzione, conservazione e manutenzione di infrastrutture critiche che assicurino la produzione e la distribuzione di servizi essenziali quali: (i) acqua potabile; (ii) energia elettrica, gas, petrolio, benzina, carburante per aerei; (iii) servizi igienico-sanitari di base; (iv) Servizi di pulizia; (v) Comunicazioni della giurisdizione locale che comprendono l’infrastruttura stradale primaria e i sistemi di trasporto di massa e telefonici, nonché i trasporti pubblici; e (vi) Ospedali e infrastrutture mediche.
  33. La produzione, distribuzione, fornitura, costruzione, conservazione, riparazione, manutenzione e prestazione di servizi di pubblica utilità o interesse generale, tramite concessionari o appaltatori, nonché privati, strettamente necessari per il corretto svolgimento delle attività essenziali e che sono direttamente correlati a questi;
  34. I centri commerciali devono limitare l’accesso alle proprie strutture esclusivamente agli esercizi che svolgano le attività essenziali previste dal Decreto, e non possono eccedere il 15% della loro capienza; e
  35. Le unità economiche che prestano il servizio di alloggio devono limitare la loro capacità al 30%.

In virtù dell’evolversi della situazione, sarà importante dare seguito alle disposizioni, accordi e decreti che, di volta in volta, vengano emanati dalle autorità competenti per essere aggiornati sulle disposizioni di legge applicabili agli obblighi del lavoro, contrattuali e fiscali dei nostri clienti.

Per quanto riguarda gli aspetti lavorativi, considerato che le autorità competenti non hanno emesso una dichiarazione di emergenza sanitaria, le uniche norme di legge rilevanti sono quelle relative alla Commissione Mista per la Sicurezza e l’Igiene delle imprese, l’obbligatorietà delle visite mediche per i dipendenti e le disposizioni applicabili nel caso in cui un dipendente fosse stato infettato da COVID-19.

Vi ricordiamo che senza l’emissione della suddetta dichiarazione non sarà possibile sospendere nessuno degli effetti del rapporto di lavoro tra datore di lavoro e propri lavoratori senza una sentenza del tribunale del lavoro competente.

In materia contrattuale, la regola generale è che le parti sono obbligate a rispettare quanto concordato tra di loro nei modi e nei termini in cui appaia che abbiano voluto impegnarsi, pertanto, per determinare se una pandemia come quella del COVID-19 è causa giustificata, legale e sufficiente per esonerare dalla responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalle parti, sarà necessario esaminare il contratto o atto giuridico da cui deriva l’obbligo in questione. Da tale documento potrebbe inferirsi una definizione di ciò che costituisce un evento fortuito o di forza maggiore, la durata di tale evento per potersi considerare come tale e, se del caso, le procedure cui ciascuna parte dovrà attenersi per notificare all’altra il suo verificarsi.

Nel caso in cui le parti non abbiano incluso nel contratto stipulato delle specifiche disposizioni al riguardo, applicheranno inoltre le disposizioni del codice civile del rispettivo stato o, in caso di rapporto commerciale, le disposizioni del codice civile federale. In conformità con le disposizioni del Codice Civile Federale; del Codice Civile di Città del Messico e del Codice Civile dello Stato del Messico, nessuno è obbligato a eventi fortuiti a seguito di atti od omissioni dovuti alla pandemia COVID-19 e, se del caso, alla dichiarazione di emergenza sanitaria, a meno che non abbia espressamente accettato tale responsabilità o quando la legge glielo imponga.

Se voi o uno dei vostri clienti non potesse ottemperare agli obblighi che derivano da un rapporto contrattuale, sarà importante esaminare in modo dettagliato e tempestivo il caso specifico e le disposizioni del contratto o rapporto giuridico da cui deriva l’obbligo, per determinare la possibilità di sostenere l’esistenza di un evento fortuito o una causa di forza maggiore e sospenderne l’adempimento senza alcuna responsabilità.

Ci auguriamo che tutti i nostri clienti, partner commerciali e collaboratori e loro famiglie siano e restino in salute. Ribadiamo il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti di aiutarli a superare questi momenti di incertezza economica e commerciale con creatività nell’implementare le migliori soluzioni legali.

Yours sincerely,

Cannizzo