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Nuovi Obblighi per gli Importatori in Messico: Presentazione Obbligatoria della Dichiarazione di Valore in Modalitá Elettronica a partire dal 1° Aprile 2026
Le aziende importatrici potrebbero far fronte a multe fino a $106.970 MXN, ritardi nello svincolo delle merci e persino sanzioni aggiuntive che si descriveranno in seguito, qualora non presentino correttamente la Dichiarazione di Valore Elettronica (Manifestación de Valor Electrónica o “MVE”, secondo il suo acronimo in spagnolo), conformemente alle nuove disposizioni emanate dalle autorità doganali messicane.
Secondo il comunicato SAT 65-2025 emesso dal Servicio de Administración Tributaria (SAT), a partire dal 1° aprile 2026 la Dichiarazione di Valore dovrà essere presentata obbligatoriamente in formato elettronico attraverso la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM).
Questo obbligo rientra nelle recenti riforme in materia doganale, il cui obiettivo è rafforzare il controllo e la tracciabilità del valore dichiarato delle merci nelle operazioni di importazione.
Di seguito sottolineiamo gli aspetti più rilevanti che gli importatori devono prendere in considerazione.
- COS’È LA DICHIARAZIONE DI VALORE?
La Dichiarazione di Valore è una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità e che attesta la veridicità dei fatti dichiarati, mediante la quale l’importatore fornisce all’autorità doganale le informazioni e la documentazione necessarie per determinare il valore in dogana delle merci.
L’obbligo di presentare questa Dichiarazione deriva da quanto stabilito dall’articolo 59, frazione III della Legge Doganale.
Inoltre, l’articolo quinto transitorio delle Regolamento Generale in materia di Commercio Estero per il 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Federazione il 30 dicembre 2024, ha stabilito che il formato E2 Dichiarazione di Valore Elettronica (MVE), previsto dall’Allegato 1, dovrà essere presentato tramite la piattaforma VUCEM.
La rilevanza di questa riforma risiede nel fatto che le disposizioni precedenti in materia di Dichiarazione di Valore prevedevano la sua elaborazione e conservazione in formato cartaceo da parte dell’importatore, il quale doveva disporre di tale dichiarazione e della relativa documentazione di supporto ai fini dell’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’autorità doganale.
Con l’implementazione della MVE, tale obbligo evolve verso un sistema digitale mediante la sua trasmissione attraverso il portale VUCEM, consentendo così all’autorità doganale di disporre di informazioni presentate in modo più tempestivo e di rafforzare i meccanismi di controllo e di vigilanza in materia di valutazione doganale.
L’implementazione della MVE è diretta a migliorare:
a) la tracciabilità delle operazioni di importazione;
b) il controllo del valore dichiarato; e
c) l’esistenza di un collegamento tra le fatture e la documentazione che supporta l’operazione commerciale.
- INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE INCLUSE NELLA DICHIARAZIONE DI VALORE
Secondo la normativa vigente e in base al Regolamento Generale in materia di Commercio Estero, la Dichiarazione di Valore deve comprendere, tra gli altri, i seguenti elementi:
- Dati dell’importatore (nome, RFC e domicilio fiscale).
- Dati del fornitore o venditore e paese di provenienza.
- Relazione commerciale e condizioni della transazione.
- Prezzo pagato o da pagare per le merci.
- Elementi incrementabili (trasporto, assicurazione, commissioni, royalties, ecc.).
- Elementi decrementabili, se sussistono.
- Metodo di valutazione doganale selezionato e relativa giustificazione.
- DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ACCOMPAGNARE LA DICHIARAZIONE DI VALORE
In base all’articolo 81 del Regolamento attuativo della Legge Doganale, la Dichiarazione di Valore dovrà essere accompagnata, tra gli altri, dai seguenti documenti:
- Fattura commerciale;
- Documenti di trasporto (polizza di carico, lettera di vettura aerea, ecc.);
- Documenti che provano l’origine e la provenienza delle merci;
- Documenti che provano l’avvenuto pagamento (bonifici, lettere di credito, ecc.);
- Documentazione che giustifichi le spese incrementabili o decrementabili;
- Contratti relativi all’operazione e ordini di acquisto, se sussistono;
- Note di credito o documenti che attestino eventuali sconti applicati; e
- Qualsiasi altro documento necessario per determinare il valore in dogana.
Rispetto a quanto previsto nella versione precedente dell’articolo 81 del Regolamento attuativo della Legge Doganale, la riforma introduce alcune precisazioni riguardo alla documentazione che deve accompagnare la Dichiarazione di Valore.
In particolare, si sostituisce il riferimento alla fattura commerciale con il CFDI o documento equivalente, si rafforza la rilevanza dei contratti relativi all’operazione — in particolare il contratto di compravendita — e si prevede espressamente il riferimento ai documenti che attestino sconti o adeguamenti del prezzo, come le note di credito.
Nel complesso, queste modifiche rafforzano il supporto documentale del valore in dogana.
- PRESENTAZIONE LA DICHIARAZIONE DI VALORE
La Dichiarazione di Valore Elettronica viene presentata tramite il portale VUCEM seguendo i passaggi descritti brevemente di seguito.
Accesso al portale VUCEM
- Accedere alla piattaforma tramite il seguente indirizzo web:
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html - Accedere con la firma elettronica (e.firma) del richiedente (certificato .cer, chiave di accesso privata .key e password).
- Andare alla sezione procedure (trámites) e selezionare nuove richieste.
- Verranno visualizzati tutti le amministrazioni pubbliche e si dovrà selezionare “Hacienda”.
- Verranno visualizzate tutte le pratiche disponibili e si dovrà selezionare Dichiarazione di Valore.
Inserimento delle informazioni
- Inserire i dati generali del richiedente.
- Inserire i dati dell’importatore.
- Inserire il numero di Acuse de Valor (COVE) precedentemente generato e selezionare il metodo di valutazione doganale da utilizzare.
Caricamento dei documenti
- Allegare i file PDF dei documenti di supporto richiesti dal VUCEM (fattura, documenti di trasporto, ecc.).
- Ogni file deve rispettare le specifiche tecniche stabilite (formato, dimensione, PDF, ecc.).
Revisione e firma
- Verificare le informazioni inserite e firmare elettronicamente la richiesta con la e.firma.
- La piattaforma genererà una ricevuta di avvenuta presentazione con il numero della dichiarazione corrispondente.
Dichiarazione in dogana
- Il numero di protocollo della ricevuta deve essere incluso nella dichiarazione doganale di importazione prima dello sdoganamento.
- ASPETTI RILEVANTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER GLI IMPORTATORI
Termine di presentazione
La Dichiarazione di Valore deve essere presentata prima dello sdoganamento.
Conservazione della documentazione
La Dichiarazione di Valore e la relativa documentazione di supporto devono essere conservate per un minimo di 5 anni, ai fini di possibili audit o verifiche da parte dell’autorità competente.
Sanzioni previste in caso di inadempimento
Il mancato rispetto delle obbligazioni in questione può generare:
a) Multe fino a $106.970 MXN
b) Ritardi nello svincolo delle merci
c) Altre sanzioni previste dagli articoli 184-A e 184-B della Legge Doganale in caso di trasmissione errata, incompleta o all’omissione delle informazioni tramite mezzi elettronici, compresa la MVE presentata attraverso la VUCEM.
- RACCOMANDAZIONI PER GARANTIRE LA CONFORMITÁ ALLA NORMATIVA
- Verificare che la e.firma sia valida.
- Confermare che l’azienda sia correttamente registrata al portale VUCEM.
- Preparare una checklist della documentazione di supporto corrispondente a ogni operazione.
- Verificare che le informazioni contenute nella Dichiarazione di Valore coincidano con dichiarazione doganale di importazione.
- Garantire l’opportuno coordinamento con l’attività dell’agente doganale per assicurare che il numero della Dichiarazione di Valore sia correttamente inserito nella dichiarazione doganale di importazione.
Restiamo a vostra disposizione per fornivi consulenza legale personalizzata, preparare adeguate soluzioni di implementazione e assistervi nella revisione della vostra documentazione legale, al fine di garantire la conformità alle nuove obbligazioni in materia di MVE dinanzi al VUCEM.
Cordiali saluti,
Cannizzo

