
Aprile, 2026.
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Riforma al Regolamento della Legge Federale per la Prevenzione e l’Identificazione delle Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita.
Riforma al Regolamento della Legge Federale per la Prevenzione e l’Identificazione delle Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita
27 marzo 2026, è stato pubblicato nel Diario Ufficiale della Federazione (Diario Oficial de la Federación) il decreto che modifica, integra e abroga diverse disposizioni del Regolamento della Legge Federale per la Prevenzione e l’Identificazione di Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita (il “Regolamento”). Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (28 marzo 2026).
La riforma deve essere analizzata alla luce delle modifiche alla Legge Federale per la Prevenzione e l’Identificazione di Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita (“LFPIORPI”), pubblicate nel luglio dello scorso anno, che hanno introdotto un cambiamento strutturale nel regime applicabile alle Attività Vulnerabili, incorporando un approccio basato sul rischio, nuovi obblighi di conformità e figure quali il Titolare Effettivo, le Persone Politicamente Esposte e schemi di vigilanza rafforzati.
In questo contesto, le modifiche al Regolamento sono principalmente volte a sviluppare e allineare le disposizioni alla normativa vigente e a rafforzarne l’applicazione pratica. Di seguito si riassumono i principali cambiamenti:
I. Poteri delle autorità
I poteri del Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (“SHCP”), dell’Unità di Intelligence Finanziaria (“UIF”) e del Servizio di Amministrazione Tributaria (“SAT”) sono chiariti e, in alcuni casi, ampliati. In particolare, si evidenzia il rafforzamento dei poteri del SAT, inclusa la facoltà di effettuare visite di verifica, richiedere informazioni e documentazione, monitorare il rispetto degli obblighi, imporre sanzioni, effettuare notifiche elettroniche e richiedere relazioni di audit unitamente alle prove di rimedio. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere l’assistenza della forza pubblica.
II. Comunicazioni e aggregazione delle operazioni
Sono stabilite regole più precise per la determinazione e la presentazione delle comunicazioni (“Avisos”). In particolare, l’aggregazione delle operazioni deve considerare un periodo fino a 6 (sei) mesi e la comunicazione deve essere presentata nel momento in cui viene raggiunta o superata la soglia applicabile, senza necessità di esaurire tale periodo.
Inoltre, viene introdotto l’obbligo di presentare comunicazioni entro 24 (ventiquattro) ore per le operazioni non concluse, a condizione che siano disponibili informazioni sull’individuo che ha tentato di effettuarle.
III. Richieste di informazioni e procedura
La UIF e il SAT possono richiedere direttamente informazioni, documentazione, dati e immagini ai soggetti obbligati, agli Enti Collettivi e agli organismi centralizzatori. In via generale, tali informazioni devono essere fornite entro 10 (dieci) giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 5 (cinque) giorni lavorativi.
In caso di inadempimento, il SAT può imporre sanzioni entro termini più brevi e senza essere soggetto al procedimento sanzionatorio previsto dalla Legge Federale sul Procedimento Amministrativo, rafforzando così la capacità di esecuzione dell’autorità.
IV. Audit, registrazione e conformità
Gli obblighi di conformità sono rafforzati, incluso l’obbligo di iscrizione al Registro Federale dei Contribuenti (RFC) e l’utilizzo della firma elettronica avanzata per la registrazione come soggetto obbligato.
Inoltre, è espressamente incorporato l’obbligo di ottenere, conservare e fornire al SAT la relazione di audit derivante da verifiche interne o esterne, nonché di dimostrare la risoluzione delle criticità individuate.
Rimane la possibilità di applicare misure di identificazione semplificate in scenari a basso rischio, soggette a regole generali.
V. Conservazione dei dati
È prevista l’estensione del periodo di conservazione delle informazioni ad almeno 10 (dieci) anni, in conformità con la LFPIORPI, includendo comunicazioni, relazioni, documentazione di supporto e ricevute elettroniche. Tale obbligo si applica anche agli Enti Collettivi in relazione alle informazioni dei propri membri.
VI. Persone Politicamente Esposte (PEP)
È stato introdotto un nuovo capitolo che disciplina l’Elenco delle Persone Politicamente Esposte, sotto la responsabilità della UIF. Il Regolamento prevede meccanismi per la sua integrazione, aggiornamento e consultazione da parte dei soggetti obbligati.
Inoltre, vengono stabiliti obblighi per diverse autorità di fornire e mantenere aggiornate le informazioni rilevanti.
VII. Rimedi e riconoscimento espresso dell’inadempimento
Viene introdotto un meccanismo di riconoscimento espresso dell’inadempimento, mediante il quale i soggetti obbligati possono informare il SAT delle violazioni commesse, dimostrarne la correzione e presentare la relativa documentazione di supporto. Il Regolamento dettaglia i requisiti per accedere a tale meccanismo e la sua interazione con i procedimenti di verifica e sanzionatori.
Sebbene sia le modifiche del 2025 alla LFPIORPI sia queste modifiche al Regolamento stabiliscano un nuovo quadro normativo in materia di antiriciclaggio, la loro piena attuazione è ancora in fase di sviluppo, poiché diverse disposizioni di entrambe le normative rinviano a Regole Generali che devono essere emanate dalla SHCP e che risultano ancora in attesa di pubblicazione.
In questo contesto, il Regolamento rafforza e rende operative le modifiche strutturali introdotte dalla riforma della LFPIORPI, rendendo necessario riesaminare e, se del caso, rafforzare i sistemi di conformità esistenti.
Si raccomanda di effettuare una valutazione preliminare dei processi e dei controlli interni, nonché di monitorare attentamente l’emanazione delle Regole Generali, al fine di adeguare tempestivamente i sistemi di conformità man mano che il quadro normativo viene ulteriormente sviluppato.
Restiamo a disposizione per analizzare l’impatto specifico sulle vostre operazioni e per assistervi nell’implementazione delle misure necessarie.
Cordiali saluti.
Cannizzo

